Un operatore su una gru, un mulettista, un autista: la stessa quantità di alcol che a cena è un fatto privato, in queste mansioni è un rischio per la vita altrui. La normativa italiana risponde con un doppio binario — divieti per l'alcol, accertamenti sanitari per le sostanze — che le aziende devono conoscere per applicarlo senza né omissioni né fai-da-te illegittimi.
Ecco il quadro operativo.
Alcol: il divieto nelle mansioni a rischio
La legge 125/2001 e l'intesa Stato-Regioni del 2006 individuano le attività ad elevato rischio di infortuni o che riguardano la sicurezza di terzi — tra cui autisti, conduttori di gru e mezzi di sollevamento, carrellisti, addetti a lavori in quota, mansioni sanitarie ed educative — per le quali vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante il lavoro. Il divieto va recepito in regolamenti e informazione: distributori e prassi conviviali aziendali comprese.
I controlli alcolimetrici
Per le mansioni soggette al divieto, i controlli alcolimetrici sono ammessi e vengono eseguiti dal medico competente o dai servizi pubblici di prevenzione: etilometri gestiti direttamente dai preposti senza copertura procedurale espongono a contestazioni. La prassi solida: procedura scritta condivisa con medico competente e RLS, criteri di attivazione (sospetto qualificato, eventi, campionamenti secondo le regole regionali), strumentazione idonea, riservatezza e gestione immediata dell'allontanamento dalla mansione in caso di positività.
Sostanze: gli accertamenti obbligatori
Per le mansioni dell'intesa del 2007 — conducenti di veicoli con patenti superiori, carrellisti, gruisti, addetti a esplosivi e altre categorie — il datore di lavoro attiva tramite il medico competente gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza: preventivi all'adibizione, periodici (di norma annuali), e nei casi previsti per ragionevole dubbio o dopo incidenti. La procedura è codificata: screening di primo livello, conferme di laboratorio, eventuale invio ai servizi per le tossicodipendenze per gli approfondimenti diagnostici.
Gestire la positività
La positività — ad alcol o sostanze — produce anzitutto una conseguenza di sicurezza: la sospensione immediata dalla mansione a rischio, con adibizione temporanea ad altra mansione dove possibile. Il percorso successivo distingue l'episodio dal disturbo: per la tossicodipendenza accertata scattano i programmi terapeutici con conservazione del posto secondo la normativa; sul piano disciplinare si applica il contratto, con la proporzionalità che i giudici pretendono. L'errore da evitare in entrambe le direzioni: l'inerzia che lascia una persona alterata su una gru, e il licenziamento-riflesso che salta procedure e tutele.
Prevenzione oltre i controlli
I controlli intercettano; la prevenzione riduce: informazione e formazione non moralistiche (effetti su tempi di reazione e giudizio, interazioni con farmaci, alcol residuo del giorno dopo), politiche aziendali chiare anche per trasferte ed eventi, attenzione dei preposti ai segnali con canali per gestirli senza gogna, e collaborazione con il medico competente per l'aiuto riservato a chi lo chiede. Le mansioni a rischio meritano anche un check organizzativo: turni e straordinari che spingono all'automedicazione sono parte del problema.
Domande frequenti
Possiamo fare test a tappeto su tutti i dipendenti?
No: controlli e accertamenti riguardano le mansioni a rischio individuate dalle intese e seguono le procedure sanitarie previste. Test generalizzati o gestiti fuori dal canale del medico competente violano privacy e Statuto dei lavoratori.
Il lavoratore può rifiutare l'accertamento?
Il rifiuto ingiustificato per le mansioni soggette equivale nella pratica all'impossibilità di adibirlo alla mansione a rischio, con i conseguenti provvedimenti organizzativi e disciplinari da contratto. La procedura scritta deve prevedere anche questo scenario.
E i farmaci che alterano la vigilanza?
Sono il capitolo dimenticato: molti farmaci leciti compromettono guida e manovre. La strada corretta è l'informazione ai lavoratori e il canale riservato col medico competente per le valutazioni di compatibilità, senza obblighi di divulgazione al datore.
Contenuto informativo a cura di SafeMetria, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione tecnica del caso specifico né la verifica puntuale della normativa applicabile.
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