La legge 257/1992 ha vietato estrazione, produzione e commercio di amianto, ma non ha reso illegale detenerlo: milioni di metri quadrati di coperture in cemento-amianto e chilometri di coibentazioni sono ancora al loro posto. La domanda corretta non è "c'è amianto?" ma "in che stato è, e chi lo sta controllando?".
Questa guida riepiloga gli obblighi di proprietari e datori di lavoro e il percorso tecnico dal censimento alla decisione.
Dove si trova ancora l'amianto
Le forme più diffuse sono le lastre ondulate in cemento-amianto delle coperture industriali e agricole, le coibentazioni di tubazioni e caldaie, i pannelli di controsoffitto e tamponamento, i pavimenti vinilici, le canne fumarie e i serbatoi. Il cemento-amianto è un materiale compatto; le coibentazioni a spruzzo o in materassini sono spesso friabili, cioè sbriciolabili con la semplice pressione delle dita — ed è lì che il rischio di rilascio di fibre è maggiore.
Gli obblighi di chi possiede o gestisce l'immobile
Il DM 6 settembre 1994 richiede a proprietari e responsabili delle attività che si svolgono negli edifici con materiali contenenti amianto di: individuare e mappare i materiali, tenerne documentazione, designare una figura responsabile del controllo e della manutenzione, informare gli occupanti e adottare procedure per gli interventi che possono interessare i materiali. Molte Regioni aggiungono obblighi di censimento e notifica agli enti sanitari.
Per il datore di lavoro, la presenza di amianto entra a pieno titolo nella valutazione dei rischi e nelle procedure di manutenzione, incluse quelle affidate ad appaltatori.
Valutare lo stato di conservazione
La valutazione parte da un'ispezione visiva sistematica: integrità delle superfici, sfaldamenti, crepe, affioramento di fasci di fibre, danni da urti o infiltrazioni, accessibilità e vicinanza a flussi d'aria. Dove serve conferma, si prelevano campioni massivi analizzati in laboratorio. L'esito classifica il materiale: integro, danneggiato in modo circoscritto o esteso — e da qui discendono le azioni.
Le quattro strade dopo la valutazione
- Controllo e manutenzione: il materiale integro resta in opera sotto un programma di ispezioni e procedure — la via più frequente e spesso la più sicura.
- Incapsulamento: un trattamento che ingloba le fibre in superficie; richiede verifiche periodiche del rivestimento.
- Confinamento: una barriera fisica separa il materiale dagli ambienti occupati.
- Rimozione: elimina la sorgente ma è l'intervento più delicato; solo imprese iscritte all'Albo gestori ambientali (categoria 10) con piano di lavoro presentato all'organo di vigilanza (art. 256 del D.Lgs. 81/2008).
Perché la fretta di rimuovere non sempre paga
Una rimozione mal gestita libera più fibre di decenni di permanenza controllata del materiale integro. La scelta va guidata dalla valutazione tecnica: stato di conservazione, esposizione potenziale degli occupanti, costi dell'intero ciclo (bonifica, smaltimento, rifacimento) e programmi di incentivazione disponibili. Rimuovere è spesso la scelta giusta a fine vita della copertura o in ristrutturazione — raramente è un'urgenza indiscriminata.
Domande frequenti
L'eternit va sempre rimosso?
No. Se il materiale è compatto e in buono stato di conservazione, la normativa consente di mantenerlo in opera sotto un programma di controllo e manutenzione. La rimozione diventa necessaria quando il degrado è esteso o in occasione di interventi sull'edificio.
Chi può eseguire campionamenti e valutazioni?
I campioni massivi e i monitoraggi delle fibre aerodisperse vanno analizzati da laboratori qualificati per le analisi sull'amianto; la valutazione dello stato di conservazione richiede personale tecnico con esperienza specifica, che operi secondo il DM 6/9/1994 e le indicazioni regionali.
Cosa rischia chi ignora la presenza di amianto?
Sanzioni amministrative e penali in caso di esposizione di lavoratori, responsabilità civile verso occupanti e terzi, e complicazioni rilevanti in caso di compravendita o ristrutturazione dell'immobile. Il censimento è anche una tutela patrimoniale.
Contenuto informativo a cura di SafeMetria, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione tecnica del caso specifico né la verifica puntuale della normativa applicabile.
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