La formazione è l'obbligo di sicurezza più diffuso e insieme il più maltrattato: attestati raccolti per adempimento, aule fotocopia, scadenze perse. Il nuovo Accordo Stato-Regioni, che ha riordinato in un testo unico gli accordi precedenti, è l'occasione per rimettere in fila obblighi e scadenze — e per chiedersi se la formazione erogata cambia davvero i comportamenti.
Ecco il quadro aggiornato, figura per figura.
Il nuovo quadro: un accordo unico
L'Accordo Stato-Regioni approvato nel 2025 ha accorpato e sostituito i precedenti accordi sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e sull'uso delle attrezzature, ridefinendo durate, contenuti, modalità di erogazione ammesse e requisiti di docenti e organizzatori. Le regole transitorie fanno salvi i percorsi completati: gli attestati in corso di validità restano validi fino alla naturale scadenza dell'aggiornamento.
Lavoratori: generale, specifica, aggiornamento
Per i lavoratori la struttura resta su due moduli: formazione generale di 4 ore, uguale per tutti, e formazione specifica proporzionata alla classe di rischio dell'attività, da completare prima dell'adibizione alle mansioni o nei termini previsti. L'aggiornamento è di 6 ore nel quinquennio. Cambi di mansione, trasferimenti e introduzione di nuove attrezzature o sostanze fanno scattare integrazione formativa immediata.
Preposti, dirigenti e datori di lavoro
Il preposto — chi sovrintende e vigila, a prescindere dalla nomina formale — ha un percorso dedicato con taglio operativo e aggiornamento a cadenza biennale, in coerenza con il ruolo rafforzato dalla riforma del 2021. I dirigenti mantengono un percorso proprio. La novità di maggior peso è l'obbligo formativo del datore di lavoro, che non riguarda più solo chi svolge in proprio l'RSPP: un corso iniziale sulla propria responsabilità organizzativa.
E-learning, videoconferenza e aula
La videoconferenza sincrona è equiparata all'aula. L'e-learning asincrono è ammesso solo per i moduli espressamente previsti — tipicamente la formazione generale e alcune parti a minor contenuto pratico — con requisiti su piattaforma, tracciamento e verifiche. La parte pratica e l'addestramento non sono delegabili allo schermo: vanno svolti sul campo o in condizioni equivalenti.
Addestramento e verifica di efficacia
Dove la norma prevede addestramento — attrezzature, DPI di terza categoria, procedure ad alto rischio — questo va erogato da persona esperta, sul luogo di lavoro, e tracciato in apposito registro anche informatizzato. La verifica finale di apprendimento è sempre richiesta; la verifica di efficacia nel tempo (osservazione dei comportamenti, prove pratiche, simulazioni) è la parte che distingue la formazione reale dall'attestatificio — ed è dove strumenti come la realtà virtuale aggiungono misurabilità.
Domande frequenti
Gli attestati conseguiti prima del nuovo accordo restano validi?
Sì, in base al regime transitorio: i percorsi completati conservano validità e si aggiornano alle nuove regole in occasione del primo aggiornamento utile. Conviene però mappare subito le scadenze con le nuove cadenze, in particolare quella biennale dei preposti.
L'e-learning è valido per la formazione specifica a rischio alto?
No: per le attività a rischio alto la formazione specifica richiede modalità con interazione diretta e componenti pratiche. L'asincrono resta confinato ai moduli espressamente consentiti dall'accordo.
Chi deve tenere il registro dell'addestramento?
Il datore di lavoro, anche in forma digitale. Devono risultare date, contenuti, durata, chi ha addestrato e chi è stato addestrato: in caso di infortunio è uno dei primi documenti richiesti.
Contenuto informativo a cura di SafeMetria, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione tecnica del caso specifico né la verifica puntuale della normativa applicabile.
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Scadenze formative sotto controllo?
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