Manutenzioni, pulizie, impiantisti, trasportatori, il tecnico del fornitore che "viene solo a tarare la macchina": ogni giorno persone esterne lavorano dentro i rischi della tua azienda, e i tuoi lavoratori dentro i loro. Gli infortuni negli appalti sono tra i più frequenti e i più litigiosi — e la responsabilità del committente è molto più estesa di quanto si creda.
Ecco il sistema dell'art. 26: qualifica, informazione, DUVRI e coordinamento vero.
La qualifica: chi entra deve dimostrare
Prima del contratto, il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale: iscrizione camerale coerente con i lavori, autocertificazione dei requisiti ex art. 26 (e per i cantieri l'allegato XVII), DURC regolare, e — per gli appalti significativi — struttura organizzativa, formazione e attestati del personale che interverrà, DPI e attrezzature idonee. La qualifica è un processo, non una raccolta una tantum: scadenze monitorate, aggiornamenti richiesti, fornitori valutati anche sul comportamento in campo.
Informare sui rischi di casa
Il committente fornisce alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui opereranno e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate: aree e impianti pericolosi, sostanze presenti, regole di circolazione, comportamento in allarme. L'informativa va resa fruibile — un documento di sito chiaro, un'induction all'ingresso, la segnaletica coerente — perché l'elettricista esterno alle 7 di sabato incontri le regole, non le scopra.
DUVRI e costi della sicurezza
Quando le attività interferiscono — spazi, tempi, impianti condivisi — il committente elabora il DUVRI: individua le interferenze, le misure per eliminarle o ridurle, e i costi della sicurezza, che vanno indicati e non sono soggetti a ribasso. Il DUVRI è un documento dinamico: si aggiorna se cambiano lavori, aree o imprese, e per gli interventi brevi di natura intellettuale o le mere forniture la legge prevede esclusioni — da applicare con giudizio, non come scappatoia. Nei cantieri edili la disciplina passa al Titolo IV con PSC e coordinatori.
Il coordinamento in campo
La riunione di coordinamento preliminare — sopralluogo congiunto, tempi, chi fa cosa, punti di energia, emergenze — è il momento in cui il DUVRI diventa organizzazione. Per i lavori critici si aggiungono i permessi di lavoro (a caldo, in quota, spazi confinati, su impianti in esercizio), il lockout coordinato e la figura del referente di commessa che segue l'esecuzione. Le interferenze peggiori nascono dai cambi di programma non comunicati: il canale tra referenti deve restare aperto per tutta la durata.
Vigilare senza sostituirsi
Il committente non dirige i lavoratori dell'appaltatore — l'ingerenza crea responsabilità aggiuntive — ma vigila sul rispetto delle regole di sito e delle misure concordate: ronde documentate, stop ai lavori in condizioni pericolose, non conformità contestate formalmente e considerate nella valutazione del fornitore. La giurisprudenza è costante: il committente che tollera la prassi pericolosa dell'appaltatore ne condivide le conseguenze.
Domande frequenti
Il DUVRI serve anche per lavori di poche ore?
La legge esclude dall'obbligo i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi particolari (cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc.). Le interferenze però esistono anche lì: informativa e coordinamento restano dovuti.
Chi paga i costi della sicurezza?
Il committente: sono quantificati nel contratto e non ribassabili. Comprimere quei costi in trattativa significa comprare il rischio che l'appaltatore risparmi esattamente dove non deve.
Come gestire il subappalto?
Autorizzandolo espressamente e estendendo la filiera degli obblighi: qualifica anche dei subappaltatori, loro inclusione nel DUVRI e nel coordinamento, divieto nei casi vietati (come negli spazi confinati senza autorizzazione). Il committente che ignora chi lavora davvero in casa propria ha già perso il controllo.
Fonti istituzionali per la verifica
A cura della redazione SafeMetria. Le fonti elencate sono pertinenti alla categoria dell’articolo; per decisioni operative occorre verificare il testo vigente e il riferimento specifico applicabile al caso concreto. Metodo editoriale e segnalazioni.
Contenuto informativo a cura di SafeMetria, aggiornato ad agosto 2026. Non sostituisce la valutazione tecnica del caso specifico né la verifica puntuale della normativa applicabile.
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